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Sez. U, Sentenza n. 1646 del 24/05/1972 (Rv. 358482 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - FONDATEZZA DELLA DOMANDA E DELLE ECCEZIONI - ACCERTAMENTO - NECESSITA AI FINI DELLA STATUIZIONE SULLE SPESE.*
Stato
decisa il 1972-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358482-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - FONDATEZZA DELLA DOMANDA E DELLE ECCEZIONI - ACCERTAMENTO - NECESSITA AI FINI DELLA STATUIZIONE SULLE SPESE.*

In caso di definizione del processo per cessazione della materia del contendere il giudice deve procedere ai necessari accertamenti sulla fondatezza delle domande e delle eccezioni al fine esclusivo di decidere la questione delle spese processuali. (V 1710'71, mass n 352172).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)