diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13284 del 26/07/2012 (Rv. 623737 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Legittimazione all'opposizione - Qualunque interessato - Nozione - Riferibilità ai soli creditori dissenzienti - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623737-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE

In tema di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione "qualunque interessato", prevista dall'art. 180, secondo comma, legge fall., non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti, quali coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti; tali soggetti, infatti, prospettano l'interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l'omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all'omologazione. (Fattispecie relativa ai creditori fiscali astenuti all'adunanza dei creditori e successivamente autori di dichiarazione contraria alla transazione fiscale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)