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Sez. 1, Sentenza n. 3954 del 29/02/2016 (Rv. 638805 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO | Decreto di omologazione - Impugnazione - Legittimazione - Presupposti - Qualità di parte nel giudizio di omologazione e soccombenza - Sufficienza - Effettiva esistenza del credito - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638805-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO

La legittimazione ad impugnare il decreto di omologazione del concordato preventivo discende unicamente dall'avere assunto l'impugnante la qualità di parte in senso formale nel giudizio di cui all'art. 180 l.fall. ed essere ivi rimasto soccombente, così prescindendo dalla prova dell'effettiva esistenza del credito, che, potendo essere accertato "incidenter tantum" in sede concorsuale, non richiede il previo accertamento con efficacia di giudicato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva negato la legittimazione all'impugnazione del decreto di omologazione del concordato preventivo ad un lavoratore, il cui vanto creditorio era ancora "sub iudice").

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)