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Sez. 6, Sentenza n. 864 del 06/03/1998 Cc. (dep. 01/04/1998) Rv. 210817 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Impugnazione - Interesse - Necessità - Individuazione - Idoneità a provocare un risultato favorevole al proponente - È tale il dissequestro del bene indipendentemente dal soggetto che ne rientrerà in possesso.
Stato
decisa il 1998-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210817-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

L'interesse necessario per proporre impugnazione è riscontrabile non con riferimento ad uno specifico risultato, bensì nella misura in cui l'impugnazione o la richiesta di riesame siano idonee a provocare un risultato più favorevole al proponente. Con specifico riferimento al riesame di un provvedimento di sequestro preventivo, l'interesse va individuato non nella restituzione della cosa, bensì con riferimento alla possibilità che dal riesame sortisca il dissequestro ed inerisce, quindi, allo stesso mezzo considerato, a prescindere, sempre che l'istante vi sia legittimato, dal soggetto che rientrerà in possesso della cosa sottoposta a sequestro. (Fattispecie in cui è stato riconosciuta la legittimazione e l'interesse a richiedere il riesame di un provvedimento di sequestro preventivo di un fabbricato in corso di costruzione dell'appaltatore dei lavori di costruzione dell'immobile e del proprietario delle aree superficiarie facenti parte del fabbricato in corso di realizzazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)