Sez. 3, Sentenza n. 36173 del 02/07/2003 Ud. (dep. 22/09/2003) Rv. 225882 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Sequestro preventivo - Riesame - Restituzione all'avente diritto diverso dal possessore iniziale - Persistenza dell'interesse di quest'ultimo all'impugnazione - Esclusione - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di interesse a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, qualora la cosa sottoposta a sequestro sia stata successivamente restituita all'avente diritto, individuato in persona diversa da quella che che aveva la disponibilità della stessa al momento della sua esecuzione, l'originario possessore, legittimato alla proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro, perde interesse alla impugnazione a seguito del venir meno del vincolo sulla cosa, non potendo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento di illegittimità del sequestro, il ripristino nella disponibilità del bene, mentre il distinto provvedimento di restituzione è autonomamente impugnabile con la forma dell'incidente di esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)