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Sez. L, Sentenza n. 5777 del 11/04/2003 (Rv. 562101 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE | Ragioni inerenti all'attività produttiva - Distinzione tra riorganizzazione o ristrutturazione per esigenze di mercato o per incremento dei profitti - Esclusione - Sindacato del giudice di merito - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562101-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE

In caso di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, ferma la necessità della prova della effettività del relativo processo, è legittima ogni ragione, in senso economico, che lo abbia determinato, non escluse le esigenze di mercato o il perseguimento di un incremento dei profitti attraverso modifiche organizzative, mentre al giudice è demandato di controllare che all'origine della decisione imprenditoriale vi sia una ragione economica seria e non pretestuosa, senza che possa distinguersi tra quelle determinate da fattori esterni all'impresa, o di mercato, e quelle inerenti alla gestione dell'impresa, o volte ad una organizzazione più conveniente per un incremento del profitto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento consistente nella terziarizzazione dei servizi cui era addetta la lavoratrice licenziata).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)