Sez. L, Sentenza n. 7376 del 30/05/2001 (Rv. 547139 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Ragioni inerenti all'attività produttiva - Sindacato del giudice in ordine alla scelta dei criteri di gestione dell'impresa - Inammissibilità - Controllo della reale sussistenza del motivo attraverso la valutazione delle prove - Spettanza al giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.. Al giudice spetta invece il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, attraverso un apprezzamento delle prove che è incensurabile in sede di legittimità se effettuato con motivazione coerente e completa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ampiamente dimostrata la crisi dell'azienda che aveva giustificato gli impugnati licenziamenti essendosi accertato che vi fu una consistente diminuzione del fatturato complessivo, senza attribuire alcun rilievo alla duplice circostanza che: a) nell'anno precedente i licenziamenti, erano stati corrisposti al personale premi di produzione; b) il fatturato dei singoli addetti alle vendite, rimasti dopo l'effettuata riduzione del personale, era aumentato nel periodo immediatamente successivo ad essa).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)