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Sez. 1, Sentenza n. 10177 del 29/11/1994 (Rv. 488889 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnazione - Inammissibilità o improcedibilità - Dichiarazione - Notificazione della impugnazione - Equipollenza alla notificazione della sentenza impugnata - Proposizione di un diverso rimedio - Termine - Decorrenza - Momento iniziale - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488889-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Il principio secondo cui la notificazione dell'impugnazione, ancorché quest'ultima sia inammissibile o improcedibile, equivale, sul piano della "conoscenza legale" da parte dell'impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata, si applica anche nell'ipotesi in cui la dichiarazione d'inammissibilità o d'improcedibilità non precluda la proponibilità di un diverso rimedio, il quale, pertanto, deve essere notificato nel termine "breve" decorrente dalla proposizione dell'impugnazione originaria (in forza di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardivo il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con cui il Presidente del tribunale aveva liquidato il compenso all'amministratore giudiziario di una s.r.l., proposto oltre i sessanta giorni dal deposito dei ricorsi presentati dall'amministrazione medesimo al Tribunale ed alla Corte d'Appello, successivamente dichiarati inammissibili da detti organi giudiziari).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)