diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 20/10/2004 (Rv. 577780 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnazione - Inammissibilità o improcedibilità - Dichiarazione - Notificazione della impugnazione - Equipollenza alla notificazione della sentenza impugnata - Proposizione di un diverso rimedio - Termine - Decorrenza - Momento iniziale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577780-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Il principio secondo cui la notificazione dell'impugnazione, ancorché quest'ultima sia inammissibile o improcedibile, equivale, sul piano della "conoscenza legale" da parte dell'impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata, si applica anche nell'ipotesi in cui la dichiarazione d'inammissibilità o d'improcedibilità non precluda la proponibilità di un diverso rimedio, il quale, pertanto, deve essere notificato nel termine "breve" decorrente dalla proposizione dell'impugnazione originaria (in forza di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardivo il ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza con cui il Presidente del Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di determinazione del prezzo offerto ex art. 2889 cod. civ. per la liberazione di immobili da ipoteca, proposto oltre i sessanta giorni dal deposito del reclamo al Collegio avverso il medesimo provvedimento, reclamo successivamente dichiarato inammissibile dal Collegio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387, Cod. Civ. art. 2889, Cod. Civ. art. 2891

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)