Sez. 1, Sentenza n. 2057 del 14/03/1997 Cc. (dep. 31/05/1997) Rv. 207695 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Pena applicata ex art. 444 cod. proc. pen. - Successiva condanna a pena che comporti la revoca di diritto della sospensione condizionale - Opera anche nei confronti della pena patteggiata.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
La circostanza che la sentenza a pena patteggiata non possa costituire causa di revoca di sospensione condizionale della pena precedentemente concessa non esclude la revocabilità della condizionale concessa con la stessa sentenza, concorrendo, se del caso, anche l'entità della pena "applicata a richiesta" a formare il limite di pena massimo, oltre il quale - pur se la pena complessivamente considerata sia stata inflitta con sentenze diverse - il beneficio non è concedibile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)