Sez. 4, Sentenza n. 989 del 26/03/1998 Cc. (dep. 22/04/1998) Rv. 210633 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Effetti - Cumulo con condanna per delitto anteriormente commesso - Revoca della sospensione condizionale della pena - Ammissibilità - Ragione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
La sentenza di patteggiamento è inidonea a costituire il presupposto per l'operatività della revoca di cui al n. 1 ma non pure del n. 2 dell'art. 168 cod. pen.: infatti, la revoca, mentre nella prima ipotesi presuppone un giudizio di responsabilità, non riscontrabile nel procedimento definito con patteggiamento, nella seconda ipotesi diventa operante nel momento in cui si verifica, avuto riguardo alla pena irrogata, il superamento del limite stabilito dall'art. 164 cod. pen., prescindendo da ogni valutazione in ordine alla natura della sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)