Sez. L, Sentenza n. 6007 del 07/11/1988 (Rv. 460435 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - RETROATTIVITÀ - VIZIO DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE NON ANCORA DICHIARATO - INCIDENZA SULLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLORA DISCONOSCIUTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL DIRITTO ALL'AUMENTO DELLE PENSIONI EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - RETROATTIVITÀ - VIZIO DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE NON ANCORA DICHIARATO - INCIDENZA SULLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLORA DISCONOSCIUTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL DIRITTO ALL'AUMENTO DELLE PENSIONI EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969.*
Data l'operatività ex tunc delle pronunce d'incostituzionalità, il vizio d'illegittimità costituzionale non ancora dichiarato non incide sulla decorrenza della prescrizione del diritto disconosciuto dalla norma poi dichiarata illegittima, configurandosi come mera difficoltà di fatto all'Esercizio di tale diritto. (principio affermato, nella specie, in relazione al diritto allo aumento delle pensioni, nella misura del dieci per cento, ai sensi dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969 n. 153, dichiarato parzialmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 1981). (Conf 1814/87, mass n 451177).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)