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Sez. L, Sentenza n. 1814 del 19/02/1987 (Rv. 451177 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - VIZIO DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - RILEVANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONI AL MINIMO DELLA PENSIONI DI VECCHIAIA PRETESO DAI TITOLARI DI PENSIONE DI ANZIANITÀ A CARICO DELLO STATO.*
Stato
decisa il 1987-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451177-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - VIZIO DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - RILEVANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONI AL MINIMO DELLA PENSIONI DI VECCHIAIA PRETESO DAI TITOLARI DI PENSIONE DI ANZIANITÀ A CARICO DELLO STATO.*

Il vizio d'illegittimità costituzionale non ancora dichiarato dalla Corte costituzionale, - non determinando un impedimento legale all'Esercizio del diritto dalla norma incostituzionalmente disconosciuto, ma ponendo in essere una mera difficoltà di fatto - non incide sulla decorrenza della prescrizione, che, pertanto, ha inizio dal giorno in cui il diritto stesso poteva essere fatto valere e non dalla data della successiva declaratoria di incostituzionalità della norma stessa. (principio affermato, nella specie, in relazione al diritto all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, che gli attori, già titolari di pensione di anzianità a carico dello stato, avevano preteso in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 1981). (Conf 1165/85, mass n 439290; (Conf 2141/74, mass n 370477).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)