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Sez. 2, Sentenza n. 3085 del 03/09/1976 (Rv. 381873 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FASE CAUTELARE - FINALITA - FASE DEL MERITO - COGNIZIONE PRIMA - CONDIZIONI DI PROPONIBILITA DELLA DENUNZIA - RILEVANZA - LIMITI - ACCERTAMENTO DELLA LORO MANCANZA NELLA SECONDA FASE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381873-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FASE CAUTELARE - FINALITA - FASE DEL MERITO - COGNIZIONE PRIMA - CONDIZIONI DI PROPONIBILITA DELLA DENUNZIA - RILEVANZA - LIMITI - ACCERTAMENTO DELLA LORO MANCANZA NELLA SECONDA FASE - CONSEGUENZE.*

Il procedimento di denuncia di nuova opera si articola in due fasi: la prima fase ha finalita cautelare ed in essa il pretore, con cognizione sommaria e con Competenza funzionale, puo emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti diretti ad evitare che l'ulteriore durata del processo determini il pregiudizio denunziato; la seconda fase, dominata dalle normali regole sulla Competenza, riguarda il merito della domanda, e si svolge con cognizione piena. Le condizioni di proponibilita della denuncia debbono sussistere esclusivamente con riferimento ai provvedimenti provvisori ed urgenti della fase cautelare, stante l'autonomia di questa rispetto a quella successiva, la quale perdura anche se il pretore non abbia emesso alcun provvedimento urgente. Pertanto, ove si accerti successivamente la Mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per la proponibilita della denunzia di nuova opera, tale accertamento puo essere solo rilevante ai fini delle spese del procedimento, ma non rende inammissibile la fase del merito. (Conf 3200/74; (Conf 149/73).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)