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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012 (Rv. 622001 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Poteri della Corte di cassazione - Contenuto - Limiti - Fattispecie in tema di presunzioni tributarie.
Stato
decisa il 2012-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622001-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso per vizio di motivazione avverso sentenza del giudice di merito che aveva escluso l'operatività della presunzione di maggior reddito di cui all'art. 32 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o comunque di una presunzione semplice di analogo contenuto, ai sensi dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione ad assegni versati sul conto corrente intestato ad una società e ad un socio di questa, tenendo conto dell'archiviazione del procedimento penale aperto a seguito della denuncia dell'emittente di tali titoli e delle circostanze dedotte dal contribuente a giustificazione dell'incasso degli stessi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)