Sez. L, Sentenza n. 6694 del 19/03/2009 (Rv. 607400 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Nozione - Funzione della motivazione - Poteri di sindacato della Corte di cassazione - Contenuto e limiti - Valutazione della parte motiva della sentenza di appello unitamente a quella della pronuncia di primo grado dalla stessa confermata - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito: il controllo di logicità del giudizio di fatto non equivale infatti ad una revisione del ragionamento decisorio, dovendo il giudice di legittimità limitarsi a verificare l'esistenza di eccettuali vizi della motivazione in fatto della sentenza di appello, la quale, peraltro, in caso di conferma della sentenza di primo grado, però risultava anche dalla integrazione della parte motiva delle due sentenze.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)