Sez. 1, Sentenza n. 5261 del 18/01/1974 Ud. (dep. 27/07/1974) Rv. 127682 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE DEI GIUDIZI - INOPPUGNABILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE DEI GIUDIZI - INOPPUGNABILITA.*
Il provvedimento col quale il giudice dispone la separazione dei giudizi e atto ordinatorio affidato alla discrezionalita del magistrato; ne consegue che contro la detta pronuncia non e ammessa impugnazione per il principio, sancito dall'art 190 cod proc pen, dell'inoppugnabilita dei provvedimenti non riconosciuti impugnabili dalla legge processuale. Detta pronuncia non e impugnabile neanche a termini dell'art 200 cod proc pen, poiche l'impugnazione deve ritenersi consentita unitamente a quella contro la sentenza che chiude il dibattimento soltanto ove sussista il presupposto che la risoluzione delle questioni incidentali sia connessa alla pronuncia che il giudice deve emettere sul merito della causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 414, Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)