Sez. 3, Sentenza n. 3875 del 23/05/1975 Ud. (dep. 23/03/1976) Rv. 133719 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - RIUNIONE DI GIUDIZI - PROVVEDIMENTI RELATIVI - CARATTERE DISCREZIONALE - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - PROVVEDIMENTO ADOTTABILE SOLO A DIBATTIMENTO - RATIO.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - RIUNIONE DI GIUDIZI - PROVVEDIMENTI RELATIVI - CARATTERE DISCREZIONALE - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - PROVVEDIMENTO ADOTTABILE SOLO A DIBATTIMENTO - RATIO.*
I provvedimenti concernenti la separazione e la riunione dei procedimenti sono dettati da ragioni di mera convenienza processuale, perche attengono alla distribuzione interna dei processi e alla economia dei giudizi. Trattasi quindi di provvedimenti aventi carattere meramente discrezionale e contenuto ordinatorio, insindacabili, per tale loro natura, in Sede di legittimita. Per quanto concerne la separazione dei giudizi, l'art 414 cod proc pen, a maggior garanzia degli interessi di tutti gli imputati, prescrive possa essere disposta dal giudice soltanto nel dibattimento. A tale separazione puo essere di ostacolo una naturale e necessaria inscindibilita di tutti i rapporti istituiti nell'unico procedimento per ragioni sostanziali. Questa inscindibilita pero rappresenta una quaestio facti, da risolvere caso per caso alla stregua delle specifiche peculiarita di ogni giudizio la cui valutazione e devoluta esclusivamente al giudice di merito, con decisione insindacabile. (V mass n 129132; (V mass n 127682; (V mass n 127093; (V mass n 115220).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)