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Sez. 2, Sentenza n. 889 del 06/04/1963 (Rv. 261229 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONE DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DUPLICE FASE PASSAGGIO DALLA FASE CAUTELARE A QUELLA DI MERITO SENZA NECESSITA DI ULTERIORE DOMANDA.*
Stato
decisa il 1963-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261229-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONE DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DUPLICE FASE PASSAGGIO DALLA FASE CAUTELARE A QUELLA DI MERITO SENZA NECESSITA DI ULTERIORE DOMANDA.*

La denuncia di nuova opera e caratterizzata da una duplice fase, la prima a cognizione sommaria, di natura puramente cautelare che si esaurisce nell'eventuale emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti da parte del pretore, la seconda, costituita da un ordinario giudizio di merito (di natura possessoria o petitoria secondo i casi) che tende all'accertamento del diritto e all'emissione dei conseguenti provvedimenti definitivi. Il procedimento di denuncia di nuova opera (a differenza di quel che avviene nel procedimento di sequestro, nel quale il diniego del provvedimento importa l'arresto dell'iter processuale) e caratterizzato dal passaggio dalla fase cautelare a quella di merito (anche nell'ipotesi in cui sia stato negato il provvedimento assicurativo) e senza che sia necessario, dopo la chiusura della prima fase, proporre una nuova domanda. (V 2356'61 1928'61 737'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)