Sez. 1, Ordinanza n. 33238 del 19/12/2025 (Rv. 676392-01)
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Scissione societaria - Azione revocatoria fallimentare e revocatoria ordinaria - Ammissibilità - Rapporto con l’opposizione dei creditori ex art. 2503, comma 2, c.c. - Contenuto. SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE - In genere.
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")
Nei confronti dell'atto di scissione societaria sono ammissibili, oltre che l'opposizione ex art. 2503, comma 2, c.c., anche l'azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare, atteso che entrambe tali azioni sono volte alla reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, per effetto della declaratoria di inefficacia relativa dell'atto impugnato.
Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2503 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)