Sez. U, Sentenza n. 5089 del 26/02/2025 (Rv. 673935-01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI | Atto di scissione societaria - Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Azione revocatoria ex art. 66 l.fall. - Competenza del tribunale fallimentare - Ragioni. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - IN GENERE - In genere. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") - In genere.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI
In tema di scissione societaria, l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., diretta alla declaratoria di inopponibilità al creditore dei relativi atti di assegnazione, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell'organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore ed ove posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell'azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario; tuttavia, la medesima azione, ove esercitata dagli organi della procedura concorsuale ex art. 66 l.fall., è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, che prevale su quella della sezione specializzata.
Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Cod. Civ. art. 2506, Cod. Civ. art. 2506 bis, Cod. Civ. art. 2506 ter, Cod. Civ. art. 2506 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)