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Sez. L, Sentenza n. 9038 del 20/04/2011 (Rv. 616946 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Contenzioso relativo all'attribuzione di prestazioni per l'invalidità civile - Art. 42, 3° comma, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003 - Nuovo istituto della decadenza semestrale - Applicabilità ai provvedimenti amministrativi comunicati dopo il 1° gennaio 2005 - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616946-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'art. 42, terzo comma del d. l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, contiene un duplice precetto, da un lato dichiarando non più necessario il ricorso amministrativo ai fini della procedibilità della domanda e dall'altro introducendo una nuova decadenza per l'esercizio dell'azione, da proporre entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo; pertanto, in mancanza di una disciplina transitoria "ad hoc" ed esclusa l'applicazione analogica dell'art. 252 disp. att. cod. civ. (norma transitoria di natura speciale), il nuovo istituto della decadenza, il cui fatto generatore è costituito dalla comunicazione del provvedimento amministrativo, non può che applicarsi ai provvedimenti amministrativi comunicati a decorrere dal 1° gennaio 2005, nel rispetto del principio di irretroattività della legge, il quale comporta che essa non può essere applicata ai "facta praeterita", pur corrispondenti agli elementi di una nuova fattispecie produttiva di effetti, che a quei fatti dalla legge precedente non erano collegati.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 252, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 CORTE COST., Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 23, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/02/2004 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)