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Sez. L, Sentenza n. 9647 del 13/06/2012 (Rv. 622798 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Azione giudiziale per le prestazioni d'invalidità civile - Termine di decadenza ex art. 42 del d.l. n. 269 del 2003 - Ambito di applicazione - Comunicazione del provvedimento amministrativo anteriormente al 1° gennaio 2005 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622798-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di azione giudiziale per le prestazioni d'invalidità civile, l'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003, la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dall'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv. in legge n. 47 del 2004, ha introdotto una decadenza prima inesistente, fissando il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. Ne consegue che detto termine di decadenza si applica solo se il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all'interessato dopo il 31 dicembre 2004, dovendosi ritenere, da un lato, che non rilevi l'art. 252 disp. att. cod. civ. - norma di principio, che tuttavia concerne il diverso fenomeno dell'abbreviazione del termine di decadenza già esistente - e dall'altro che la comunicazione, integrando il fatto che comporta la decorrenza della decadenza di nuova istituzione, non possa situarsi al di fuori dell'area temporale di operatività della norma che l'ha introdotta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 23 com. 2, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/02/2004 num. 47, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)