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Sez. 1, Sentenza n. 4338 del 24/07/1985 (Rv. 441800 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - REVOCA - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - APPLICABILITÀ ESCLUSIVA DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1975 N. 26 - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441800-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - REVOCA - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - APPLICABILITÀ ESCLUSIVA DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1975 N. 26 - CONSEGUENZE.*

La revoca dell'assegnazione di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica, nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia, è disciplinata dall'art. 16 della legge regionale 22 maggio 1975 n. 26, il quale, configurando Esercizio di potestà legislativa cosiddetta bipartita o concorrente (art. 5 n. 18 dello statuto della regione medesima), opera in via esclusiva ed in luogo delle diverse Disposizioni dettate dalla legge statale di cui al d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035. Pertanto, per il caso di sopravvenuta disponibilità di altro alloggio idoneo a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare (a titolo di proprietà o di altro diritto reale), l'indicata revoca resta soggetta al disposto della lett. A) del citato art. 16, che la consente solo quando la suddetta sopravvenienza si verifichi in capo al beneficiario dell'assegnazione, e non anche ad uno dei membri del suo nucleo familiare (a differenza di quanto previsto dall'art. 2, commi primo e terzo, della medesima legge regionale, con riguardo all'assegnazione, che trova ostacolo nella disponibilità di altro alloggio anche da parte di un familiare dell'istante).*

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 CORTE COST., Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 22/05/1975 num. 26 art. 2, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 22/05/1975 num. 26 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)