Sez. 1, Sentenza n. 2584 del 09/03/1998 (Rv. 513486 - 01)
FRIULI-VENEZIA GIULIA - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - IN GENERE | Legge regionale in tema di edilizia popolare ed economica - Attribuzione al presidente dell'IACP della potestà di revoca dell'assegnazione di alloggi - Legittimità - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale - Configurabilità - Esclusione.
FRIULI-VENEZIA GIULIA - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - IN GENERE
Non è ravvisabile alcuna violazione dei principi fondamentali della legislazione statale (cui pur le regioni, anche se a statuto speciale, sono tenute a conformarsi) nella disposizione normativa di cui all'art. 61, primo comma, lett. a) della legge 75/82 della regione Friuli, emanata nell'ambito della potestà legislativa riconosciuta, in materia, dallo Statuto speciale e, pertanto, legittimamente attributiva del potere di revoca delle assegnazioni di alloggi al presidente dell'IACP invece che al sindaco, in assenza di prevalenti disposizioni di legislazione statuale in tema di organi competenti ad emettere il summenzionato provvedimento di revoca, tali disposizioni non potendosi rinvenire né nell'art. 17 del d.P.R. 1035/72, né nell'art. 95 del d.P.R. 616/77. (Vedi Sent. Corte Cost. 727/88, 1115/88, 1134/88, 210/94, 459/95, 3901/96).
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 01/09/1982 num. 75 art. 61, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)