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Sez. 1, Sentenza n. 1696 del 03/12/1982 Ud. (dep. 25/02/1983) Rv. 157601 - 01

PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - VALORE PROBATORIO - CHIAMATA IN CORREITÀ NELLA CONFESSIONE - RITRATTAZIONE DELLA CONFESSIONE - CONSISTENZA DELLA CHIAMATA - ACCERTAMENTO.*
Stato
decisa il 1982-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157601-01

PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - VALORE PROBATORIO - CHIAMATA IN CORREITÀ NELLA CONFESSIONE - RITRATTAZIONE DELLA CONFESSIONE - CONSISTENZA DELLA CHIAMATA - ACCERTAMENTO.*

Nel processo penale, dominato, per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove, dal principio del libero convincimento del giudice non trova applicazione il criterio civilistico della inscindibilità della confessione. Tuttavia, la chiamata in correità, anche se poi ritrattata, può essere posta a fondamento della colpevolezza dell'accusato, qualora il giudice ne accerti, motivatamente, la veridicità. (V mass nn 097410 154822 sulla prima parte della massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Civ. art. 2733 com. 3, Cod. Civ. art. 2734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)