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Sez. 1, Sentenza n. 2381 del 16/11/1983 Ud. (dep. 17/03/1984) Rv. 163155 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163155-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - LIMITI.*

La chiamata di correo - che di per sè non è che un mero indizio e che deve essere sempre valutata con estrema prudenza dal giudice, specie per quel che attiene alla personalità del suo autore ed alla individuazione delle cause che l'hanno determinata - ancorché ritrattata, può assumere valore di prova quando l'attendibilità sul suo contenuto intrinseco trovi riscontro e conforto in altri elementi e circostanze ad esso estrinseci e che con lo stesso logicamente ricollegandosi, ne avvalorino e confermino la veridicità. (V mass n 161550; (V mass n 160714; (V mass n 160691; (V mass n 160581; (V mass n 160352; (V mass n 158591; (V mass n 158584; (V mass n 158426; (V mass n 157939; (V mass n 157859; (V mass n 157601; (V mass n 157466; (V mass n 157305).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 367, Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)