Sez. 5, Sentenza n. 13695 del 12/06/2009 (Rv. 608501 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Portata - Riferimento all'appellante - Esclusione - Conseguenze - Soccombenza dell'Amministrazione in ordine alla legittimità formale dell'atto - Appello limitato alla suddetta statuizione - Rinuncia implicita a far valere la pretesa tributaria - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento - come il corrispondente art. 346 cod. proc. civ. - all'appellato, e non all'appellante; pertanto, avuto riguardo al carattere impugnatorio del giudizio, alla qualità di attore in senso sostanziale rivestita dall'Ufficio ed all'indisponibilità della pretesa, alla quale l'Amministrazione non può rinunciare se non nei limiti di esercizio di autotutela, qualora l'Amministrazione sia soccombente in primo grado per un profilo preliminare di legittimità formale dell'atto, dalla circostanza che l'appello proposto abbia per oggetto solo la suddetta statuizione non può desumersi la rinuncia a far valere la pretesa tributaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)