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Sez. 1, Sentenza n. 12542 del 04/06/2014 (Rv. 631358 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Avvocato nominato presidente del collegio arbitrale di disciplina - Determinazione del compenso - Applicabilità delle tariffe professionali degli avvocati - Esclusione - Determinazione unilaterale dell'Amministrazione - Legittimità - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631358-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

Il compenso spettante ad un avvocato, nominato presidente del collegio arbitrale di disciplina di cui all'art. 59 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, applicabile "ratione temporis" alle controversie tra dipendenti e amministrazioni pubbliche in materia disciplinare, va determinato unilateralmente dell'Amministrazione avuto riguardo a criteri equitativi di valutazione ritenuti più adeguati all'oggetto e al valore della controversia, nonché alla natura e all'importanza del compito attribuito all'arbitro (quale, come nella specie, quello previsto dalla vigente tariffa professionale degli avvocati per la partecipazione alle singole udienze), non trovando applicazione il punto 9 della Tabella relativa alle tariffe professionali degli avvocati di cui al d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 (applicabile "ratione temporis"), che, nel disciplinare i compensi per l'attività forense anche stragiudiziale, fa riferimento al collegio arbitrale composto da soli avvocati e non a quello di composizione mista, di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 59 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585, Cod. Proc. Civ. art. 814 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)