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Sez. 2, Sentenza n. 11128 del 15/05/2006 (Rv. 589649 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione - Collegi arbitrali a composizione mista - Tariffa in materia stragiudiziale di cui al d.m. 5 - 10 - 1994 n. 585 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Adozione dei criteri equitativi di cui al secondo comma dell'art. 814 cod. proc. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 2006-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589649-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

Tenuto conto che il d.m. 5 -10 -1994 n. 585 disciplina i compensi per l'attività forense anche stragiudiziale -pertinente, quindi, esclusivamente ai soggetti iscritti all'albo professionale, nei cui confronti soltanto è vincolante -la disposizione di cui al punto 9 della tariffa relativa all'attività stragiudiziale prevista per la liquidazione degli onorari spettanti al collegio arbitrale composto da avvocati non è applicabile nel caso di collegi arbitrali a composizione mista (nella specie fra i membri de collegio era stato nominato anche un architetto); in tal caso trova applicazione l'art. 814 secondo comma cod. proc. civ., in base al quale il Presidente del tribunale, che non è vincolato da alcun parametro normativo nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali in "subiecta materia", è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione ritenuti più adeguati all'oggetto e al valore della controversia, nonché alla natura e all'importanza dei compiti attribuiti agli arbitri, anche attraverso il ricorso, ma solo come utile parametro di riferimento, alle tariffe di alcune categorie professionali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)