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Sez. 6, Sentenza n. 2875 del 17/12/1997 Ud. (dep. 06/03/1998) Rv. 210111 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Modifica introdotta con la l. 16 luglio 1997 n. 234 - Normativa applicabile - Applicazione del criterio della specialità reciproca - Necessità - Sanzione applicabile - Quella prevista dalla nuova legge.
Stato
decisa il 1997-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210111-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE

In tema di abuso in atti d'ufficio, i problemi di diritto intertemporale posti dalla modifica introdotta nell'art. 323 cod. pen. dalla legge 16 luglio 997 n. 234 vanno risolti applicando il principio della specialità reciproca dal momento che le ipotesi previste dalla nuova formulazione non necessariamente sono comprese in quella precedente. La novella infatti, contrariamente alla formulazione dell'articolo come risultante dalla precedente modifica introdotta con l. 26 aprile 1990 n. 86, riduce l'ambito della rilevanza penale delle condotte, focalizza l'attenzione sull'elemento oggettivo e non su quello soggettivo, richiede la violazione di norma di legge o di regolamento (a parte le ipotesi di violazione dell'obbligo di astensione) e ipotizza un reato di evento, caratterizzato però dal dolo intenzionale e non da quello specifico. Tuttavia, in ragione del più lieve regime sanzionatorio previsto nella legge del 1997, dovrà in ogni caso applicarsi la sanzione prevista da questa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)