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Sez. 3, Sentenza n. 11831 del 01/09/1999 Ud. (dep. 15/10/1999) Rv. 214554 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Modifica ex Legge n. 234 del 1997 - Disciplina vigente - Differenza rispetto alla disciplina previgente - Conseguenza.
Stato
decisa il 1999-09-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214554-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE

In tema di abuso d'ufficio, l'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha sostituito l'art. 323 cod. pen., ha ancorato la configurabilità della condotta materiale alla violazione di leggi o di regolamenti, così da circoscrivere univocamente in ambiti definiti i presupposti del comportamento punibile. Ne consegue che, mentre nel sistema previgente, nel silenzio della legge assumevano rilievo, ove la condotta si fosse estrinsecata nell'adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi, sia l'incompetenza, sia l'eccesso di potere, sia la violazione di legge, nell'attuale sistema ai fini della condotta di abuso rilevano soltanto la violazione di norme di legge o di regolamento e l'inosservanza del dovere di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (quindi, al di là della violazione di leggi o di regolamenti ora vigenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)