Sez. U, Sentenza n. 365 del 23/01/1990 (Rv. 464930 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO - INDENNITÀ PER MIGLIORIE - CONTROVERSIA RELATIVA - ARBITRATO - LEGITTIMITÀ.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO - INDENNITÀ PER MIGLIORIE - CONTROVERSIA RELATIVA - ARBITRATO - LEGITTIMITÀ.*
Il lodo arbitrale, che, in relazione ad assegnazione di terreno di riforma fondiaria, e prendendo atto dell'avvenuta risoluzione consensuale del rapporto, riconosca e liquidi l'indennità per migliorie dovuta all'assegnatario, non è affetto da nullità, sotto il profilo dello sconfinamento in materia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, a norma dell'art. 5 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, atteso che la relativa statuizione, investendo solo le questioni patrimoniali contemplate dal secondo comma della citata disposizione, senza incidere sul rapporto pubblicistico di concessione, si mantiene nell'ambito delle attribuzioni del giudice ordinario, rispetto alle quali è consentito l'intervento in via sostitutiva degli arbitri. (V 3326/86, mass n 446298; (V 983/84, mass n 433169).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)