Sez. U, Sentenza n. 1738 del 14/03/1984 (Rv. 433799 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO PRIVATO DI ISTRUZIONE PARIFICATO O PAREGGIATO - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I PROPRI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - RICHIESTA DI EQUIPARAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO A QUELLO DEL CORRISPONDENTE PERSONALE DELLE SCUOLE PUBBLICHE - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO PRIVATO DI ISTRUZIONE PARIFICATO O PAREGGIATO - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I PROPRI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - RICHIESTA DI EQUIPARAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO A QUELLO DEL CORRISPONDENTE PERSONALE DELLE SCUOLE PUBBLICHE - IRRILEVANZA.*
Un istituto privato di istruzione non assume natura di ente pubblico né per effetto di provvedimento di "parificazione o pareggiamento", il quale spiega rilievo al solo fine della validità degli studi eseguiti e degli esami svolti presso di esso, né, a maggior ragione, per effetto della mera "presa d'atto" della sua Costituzione da parte del competente Provveditorato agli studi, la quale configura un provvedimento privo di discrezionalità e reso in ottemperanza del principio costituzionale della libertà di istruzione e di scuole. Ne consegue la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti di detto istituto e la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie ad esso inerenti, mentre resta a tal fine irrilevante che la domanda del lavoratore sia diretta ad una equiparazione del proprio trattamento economico a quello del personale delle scuole pubbliche, implicando ciò una indagine meramente orientativa ed incidentale sulle spettanze di pubblici dipendenti. (V 4111/83; (V 5672/82, mass n 423436).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 33, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 19/01/1942 num. 86 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)