Sez. U, Sentenza n. 5364 del 22/10/1984 (Rv. 437075 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE - PERSONALE NON INSEGNANTE - SCUOLE PRIVATE - ISTITUTO PRIVATO D'ISTRUZIONE LEGALMENTE RICONOSCIUTO - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE - PERSONALE NON INSEGNANTE - SCUOLE PRIVATE - ISTITUTO PRIVATO D'ISTRUZIONE LEGALMENTE RICONOSCIUTO - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Le controversie inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti di un istituto privato d'istruzione spettano alla cognizione del giudice ordinario anche nel caso in cui l'istituto medesimo sia stato legalmente riconosciuto, secondo la previsione degli artt. 6 e 7 della legge 19 gennaio 1942 n. 86, atteso che tale riconoscimento legale (indicato nella prassi anche come "parificazione", in contrapposizione al "pareggiamento" delle scuole gestite da enti pubblici) integra un atto di concessione amministrativa, rilevante al fine della regolamentazione della attività scolastica anche sotto il profilo della validità degli studi seguiti e degli esami svolti, nonché al fine dello assoggettamento a vigilanza da parte degli organi dello stato, ma non tale da trasformare l'istituto privato in ente di diritto pubblico, né, quindi, a conferire natura pubblicistica al suddetto rapporto di lavoro. (V 1738/84, mass n 433799; (V 5672/82, mass n 423436; (V 1661/77, mass n 385373).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 19/01/1942 num. 86 art. 6, Legge 19/01/1942 num. 86 art. 7, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)