Sez. L, Sentenza n. 3175 del 11/02/2013 (Rv. 625205 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Licenziamento di dirigente d'azienda per esigenze di ristrutturazione aziendale - Obbligo di "repêchage" - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
In caso di licenziamento del dirigente d'azienda per esigenze di ristrutturazione aziendali è esclusa la possibilità del "repêchage" in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)