diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7046 del 28/03/2011 (Rv. 616586 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro - Generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile - Criteri di individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare - Principi di correttezza e buona fede - Operatività - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616586-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, - in relazione al quale non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere, né il criterio dalla impossibilità di "repechage" - il datore di lavoro deve pur sempre improntare l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 1175

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)