Sez. L, Sentenza n. 3180 del 26/10/1974 (Rv. 371677 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CONCLUDENZA DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CONCLUDENZA DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
L'ammissione delle prove e rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, la cui pronuncia si sottrae a censura in Sede di legittimita quando sia sorretta da adeguata motivazione, dalla quale emergano le ragioni per le quali il giudice stesso ritenga inutile l'esperimento di quei mezzi, perche irrilevanti ai fini della decisione. (Conf 270'72, mass n 356098; V 3447'72, mass n 361322).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)