Sez. 1, Sentenza n. 3447 del 24/11/1972 (Rv. 361322 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudizio sull'influenza e sulla pertinenza dei mezzi di prova offerti dalle parti e riservato al giudice di merito, la cui valutazione, di natura discrezionale, e insindacabile in Sede di legittimita e puo risultare espresso in modo implicito. (Conf 2606'71, mass n 353724).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)