Sez. L, Sentenza n. 2756 del 18/04/1986 (Rv. 445803 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - TUTELA REALE - DIMENSIONI DELL'IMPRESA - ART. 35 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 - UFFICIO - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - TUTELA REALE - DIMENSIONI DELL'IMPRESA - ART. 35 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 - UFFICIO - NOZIONE.*
Ai sensi dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, l'autonomia funzionale di un "ufficio", ove questo configuri una struttura autonoma, dal punto di vista organizzativo e funzionale, rispetto alle altre strutture burocratiche della società, non può essere negata solo perché tale ufficio non abbia poteri decisionali autonomi ed agisca d'intesa con il centro decisionale, attuandone le direttive e le Disposizioni.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)