Sez. L, Sentenza n. 8759 del 26/11/1987 (Rv. 456156 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA EX ART. 35 ST. LAVORATORI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA EX ART. 35 ST. LAVORATORI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
L'unità produttiva, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, deve essere individuata in relazione all'effettiva organizzazione dell'impresa, nel cui ambito si presenta con carattere di autonomia, così dal punto di vista strutturale, come da quello finalistico del risultato produttivo. (nella specie, la C.S. ha annullato la decisione del giudice del merito perché carente di motivazione avendo qualificato "unità produttiva" una Agenzia di impresa di assicurazioni, in base alla mera asserzione che essa realizzava un fine produttivo inserito in quello della impresa). (V 2756/86, mass n 445803).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)