Sez. L, Sentenza n. 24996 del 11/09/2025 (Rv. 676577-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Certificazione verde COVID-19 - Obbligo di esibizione per l'accesso ai luoghi di lavoro - Omissione - Conseguenze - Sospensione della prestazione lavorativa - Licenziamento - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
In tema di certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, di cui all'art. 9-septies del d.l. n. 52 del 2001, conv. dalla l. n. 87 del 2021 (aggiunto dall'art. 3 del d.l. 127 del 2021, conv. dalla l. n. 165 del 2021), la mancata esibizione della stessa da parte del lavoratore, pur in possesso dei requisiti sanitari per ottenerla, comporta esclusivamente la sospensione della prestazione lavorativa e la perdita della retribuzione, ma non legittima il suo licenziamento, poiché tale obbligo ha il solo scopo di garantire la salubrità dei luoghi di lavoro.
Decreto Legge 22/04/2021 num. 52 art. 9 septies CORTE COST., Decreto Legge 22/04/2021 num. 52 art. 9 com. 2 CORTE COST., Legge 17/06/2021 num. 87, Decreto Legge 21/09/2021 num. 127 art. 3, Legge 19/11/2021 num. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)