Sez. L, Sentenza n. 9243 del 08/04/2025 (Rv. 675250-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Personale sanitario ed equiparato - Rifiuto di vaccinazione - Conseguenze ex art. 4-ter d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021 - Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione - Legittimità costituzionale - Fondamento. PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di vaccinazione anti-Covid, la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto - disposta, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario ed equiparato - è costituzionalmente legittima siccome espressiva del contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, che trova attuazione in un bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. non irragionevole né sproporzionato, tenuto conto della natura altamente contagiosa del virus.
Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 4, Costituzione art. 32, Costituzione art. 35, Legge 28/05/2021 num. 76 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)