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Sez. 2, Sentenza n. 22638 del 26/10/2007 (Rv. 600069 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI | Spontanea costituzione in giudizio, della parte rispetto alla quale l'impugnazione non era stata proposta, dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600069-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI

In tema di impugnazione relativa a cause scindibili, ai sensi dell'articolo 332 cod. civ., la spontanea costituzione in giudizio della parte, rispetto alla quale l'impugnazione non era stata proposta, dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, purchè non successiva all'udienza fissata con l'ordinanza disponente la "litis denuntiatio" del medesimo soggetto nei cui confronti l'ordine doveva essere eseguito, esclude l'inammissibilità dell'impugnazione. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che, in cause scindibili, aveva ritenuto inammissibili gli appelli - principale ed incidentale - giacchè, disposta l'integrazione del contraddittorio rispetto a talune parti nei cui confronti non era stata proposta l'impugnazione, queste ultime parti si erano costituite volontariamente all'udienza di prosecuzione del giudizio, dovendosi però escludere l'efficacia sanante di siffatta costituzione, per essersi già unificato l'effetto preclusivo alla scadenza del termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)