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Sez. 2, Sentenza n. 7045 del 23/12/1988 (Rv. 461220 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - FINALITÀ.*
Stato
decisa il 1988-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461220-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - FINALITÀ.*

La notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle contro le quali essa è stata proposta, nel caso previsto dall'art. 332 cod. proc. civ., non ha la stessa natura di quella prevista dal precedente art. 331, relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, poiché mentre in quest'ultimo caso trattasi di "vocatio in ius" diretta ad integrare il contraddittorio, nell'ipotesi di cause scindibili essa costituisce soltanto una "litis denuntiatio" allo scopo di rendere edotti tutti coloro che hanno partecipato al precedente giudizio che, ove intendano proporre impugnazione - qualora questa non sia già preclusa o esclusa - dovranno farlo unicamente in quel processo instaurato con l'impugnazione principale; pertanto in questo secondo caso, chi riceva la notificazione non diviene, per ciò solo, parte del giudizio di impugnazione, e se il notificante intenda impugnare la sentenza anche contro di lui, deve chiamarlo in giudizio, proponendo formale impugnazione. (Conf 3858/83, mass n 428782).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)