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Sez. 1, Sentenza n. 555 del 21/01/1994 (Rv. 485070 - 01)

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per la cooperazione - Cooperative di produzione e lavoro | Società e loro consorzi - Redditi - Esenzione dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi - Ammissibilità - Condizioni - Prova delle medesime - Soggetto onerato.
Stato
decisa il 1994-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485070-01

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per la cooperazione - Cooperative di produzione e lavoro

In tema di agevolazioni tributarie, la esenzione dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 per i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi spetta a questi ultimi, a condizione che le somme corrisposte alle cooperative partecipanti siano da queste a loro volta ridistribuite a titolo di retribuzione ai soci prestatori d'opera in misura tale da raggiungere complessivamente almeno il sessanta per cento dei costi totali del consorzio. Spetta, peraltro allo stesso consorzio - in quanto fa valere il diritto ad un'agevolazione tributaria, che costituisce deroga al normale regime di imposizione - in base ai principi che regolano l'incidenza dell'onere probatorio stabiliti dall'art. 2697 cod. civ., di fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni previste dalla legge per poter godere della suindicata esenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)