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Sez. 5, Sentenza n. 28358 del 21/12/2005 (Rv. 586159 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | Disciplina ex art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (nel testo originario) - Esenzione dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi - Ammissibilità - Condizioni - Costi relativi alle materie prime e sussidiarie - Nozione.
Stato
decisa il 2005-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586159-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE

In tema di agevolazioni fiscali per la cooperazione ed in base all'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (nel testo vigente "ratione temporis"), i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e dai loro consorzi non potevano essere assoggettati, in tutto o in parte, all'IRPEG e all'ILOR se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestavano la loro opera con carattere di continuità non era inferiore al sessanta o al quaranta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. A tal riguardo, devono ritenersi escluse dai costi unicamente le spese di approvvigionamento degli ingredienti e delle sostanze utilizzate per la realizzazione del prodotto o l'esecuzione del lavoro e non rientrano, pertanto, in tale categoria le somme pagate per prestazioni rese da terzi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)