Sez. 2, Ordinanza n. 817 del 16/10/1993 (Rv. 483955 - 01)
Competenza civile - Connessione di cause - Riconvenzionali | Eccedenti per materia o per valore la competenza del giudice adito - Trasmigrazione di tutta la causa - Condizione - Mancanza - Conseguenze - Decisione di svolgimento del "simultaneus processus" ovvero di rimessione della sola domanda riconvenzionale - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione -
Competenza civile - Connessione di cause - Riconvenzionali
In presenza di domanda riconvenzionale che ecceda, per materia o valore, la competenza del giudice adito con la domanda principale, la trasmigrazione di tutta la causa al giudice competente per la riconvenzionale stessa si impone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., solo ove quest'ultima implichi la soluzione di una questione pregiudiziale da risolvere con efficacia di giudicato, mentre nell'opposta ipotesi opera il disposto dell'art. 35, stesso codice, con la conseguenza che la scelta fra lo svolgimento del "simultaneus processus" davanti al giudice di superiore competenza e la rimessione ad esso della sola causa sulla domanda riconvenzionale risponde ad una valutazione discrezionale del giudice "a quo" e si estrinseca in una pronunzia di contenuto ordinatorio, che non costituisce decisione sulla competenza e non è, pertanto, suscettibile di impugnazione attraverso il regolamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)