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Sez. 3, Ordinanza n. 14560 del 11/10/2002 (Rv. 557857 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI | Eccedenza dalla competenza del giudice adito con la domanda principale - Remissione dell'intera causa al giudice competente per la riconvenzionale - Obbligatorietà - Condizioni - Pregiudizialità - Altre ipotesi - Facoltà del giudice della domanda principale di scegliere tra la separazione delle due cause o la remissione di entrambe al giudice superiore - Sussistenza - Natura ordinatoria del provvedimento - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557857-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI

In base al combinato disposto degli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ., quando la domanda riconvenzionale ecceda la competenza per materia e per valore del giudice adito con la domanda principale, la remissione dell'intera causa al giudice competente per la riconvenzionale si impone solo ove quest'ultima implichi la soluzione di una questione pregiudiziale da risolvere con efficacia di giudicato, mentre in tutti gli altri casi il giudice adito ha il potere di scegliere tra la separazione delle due cause, rimettendo al giudice superiore solo quella relativa alla riconvenzionale, e la rimessione di entrambe al giudice competente per la riconvenzionale, secondo un apprezzamento discrezionale, il cui esercizio si estrinseca in una pronuncia di contenuto ordinatorio, che non costituisce decisione sulla competenza, e non è, pertanto, suscettibile di impugnazione attraverso il regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)