Sez. 2, Sentenza n. 2177 del 28/07/1962 (Rv. 253356 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - DIFFERENZA FRA MANDATO CON RAPPRESENTANZA E SENZA RAPPRESENTANZA - ELEMENTO DIFFERENZIATORE - CONTEMPLATIO DOMINI - FORMA ESPRESSA - MANCANZA - EFFETTI.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - DIFFERENZA FRA MANDATO CON RAPPRESENTANZA E SENZA RAPPRESENTANZA - ELEMENTO DIFFERENZIATORE - CONTEMPLATIO DOMINI - FORMA ESPRESSA - MANCANZA - EFFETTI.*
L'elemento differenziale che distingue il mandato con rappresentanza dal mandato senza rappresentanza consiste nella contemplatio domini, nella spendita, cioe, da parte del mandatario, del nome del mandante, il che caratterizza il mandato con rappresentanza. A differenza del codice abrogato, secondo cui la contemplatio domini poteva essere anche tacita, in quanto poteva desumersi da circostanze di fatto o da elementi presuntivi, nel sistema del codice civile vigente, la spendita del nome del rappresentante deve essere espressa, nel senso cioe che chi contrae per conto altrui deve portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce, non solo nell'interesse, ma anche in nome di un soggetto diverso, che acquista in tal modo i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal contratto. Pertanto, se il mandatario, stipulando il contratto, non dichiari di agire nel nome del mandante, nessun rapporto si costituisce tra il mandante ed il terzo contraente, irrilevante essendo la conoscenza che quest'ultimo abbia eventualmente del mandato sia direttamente che per rivelazione, da parte del mandatario, del rapporto sottostante. (V 2052/60, 1516/60, 4730/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)